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Impianti fotovoltaici fino a 200KW: arriva il modello unico del MITE

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Impianti fotovoltaici fino a 200KW: arriva il modello unico del MITE

Cingolani ha firmato il provvedimento che allarga il campo di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici.

Il Modello unico semplificato viene così esteso agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW. Il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche: 

  • – Che siano ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici; 
  • – aventi potenza nominale non superiore a 200 kW; 
  • – per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Ecco un estratto del documento

Art. 1

(Finalità e oggetto)

  1. Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo
    7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2) Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157
dello stesso. Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 28/2011, rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

3) Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui al comma 1 è approvato il modello unico di cui all’Allegato 1 (nel seguito: “Modello Unico”). L’Allegato 1 è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori. Il Modello Unico reca almeno le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di
chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel seguito: “soggetto richiedente”),
l’indirizzo dell’immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione
sommaria dell’intervento;
b) la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata
dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di
settore;
c) i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione
di cui al comma 1.


Art. 2

(Campo di applicazione del Modello Unico)

  1. Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui all’articolo 1, comma 1, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
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    a) ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari
    interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la
    connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA
    ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi
    dell’articolo 4, comma 3, lettera a);
    b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. Ai
    fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la
    somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del
    medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza
    nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato
    elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt;
    c) per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro
    dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
    ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un
    contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.


Art. 3

(Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con Modello Unico)

  1. Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico.

2) Il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico.

3) In fase di presentazione della parte I del Modello Unico e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA.

4) Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:
a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
b) per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA.

5) In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della
parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non è prevista
l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e
provvede a:
a) inviare copia del Modello Unico al Comune;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”);
c) inviare copia del Modello Unico al GSE;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da
ARERA ai sensi dell’articolo 4;
e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto
richiedente;
f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da
questa richiesto ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

6) Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia
accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA.

7) Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni. In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5.

8) Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico.

9) In fase di presentazione della parte II del Modello Unico, il soggetto richiedente prende visione e accetta:
a) il regolamento di esercizio;
b) il contratto per l’erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE,
fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

10) A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:
a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in
rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione
dell’energia elettrica a mercato;
c) caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi
dell’impianto;
d) addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

11) Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la
documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni rese con il Modello Unico.


Art. 4

(Compiti dei soggetti interessati)

  1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da ARERA ai sensi del comma 3.

2) Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico.

3) L’ARERA dà attuazione al presente decreto completando il contenuto informativo del Modello Unico dei dati di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di permettere la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, nonché definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione mediante l’utilizzo del Modello Unico stesso. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA:
a) aggiorna i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori per la
connessione degli impianti di produzione che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del
Modello Unico ulteriori rispetto alla fattispecie dei lavori semplici;
b) definisce un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche
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di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b). L’importo del corrispettivo e le eventuali rate di
cui è composto sono determinati in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative
attività. Nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, su richiesta del richiedente, il
corrispettivo può essere addebitato in due rate: la prima all’atto della comunicazione di cui
all’articolo 3, comma 5, e la seconda all’atto della comunicazione di fine lavori;
c) aggiorna, anche avvalendosi del GSE, le informazioni e la documentazione strettamente
necessarie in aggiunta a quelle già previste dal Modello Unico per le attività di propria
competenza.

4) Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un
vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente stesso durante la fase
di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui si rivolge per le varie
evenienze che possono realizzarsi nel corso della vita dell’impianto.


Art. 5

(Disposizioni transitorie)

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 continua ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti dell’ARERA di cui all’articolo 4, comma 3.


Art. 6

(Entrata in vigore)

Il presente decreto, di cui l’Allegato 1 costituisce parte integrante, entra in vigore il giornosuccessivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Scarica il documento completo e il modulo.

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